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Adempimenti Legge "Elezioni Trasparenti"

In occasione di competizioni elettorali è previsto l'obbligo per i soggetti politici in elezioni di comuni sopra i 15.000 abitanti di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato del casellario giudiziale (art. 24 d.P.R. 14  novembre  2002,  n.  313).

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezionie non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Una volta compiuta tale pubblicazione è obbligo delle liste e dei candidati rendere tale documentazione disponibile al Comune, che la pubblicherà nella sezione "Elezioni trasparenti" entro sette giorni dal primo turno elettorale. Il certificato del casellario deve essere stato rilasciato dal casellario giudiziario entro 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Ai candidati che debbono adempiere a questa richiesta è concessa una riduzione dei costi: le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà. Dall'entrata in vigore dell'art. 38-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, è possibile formulare la richiesta anche a mezzo Posta Elettronica Certificata: verificare con il Casellario giudiziale.

Nulla prevede la legge come adempimento per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.