Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata da:
- copia di una documento d'identità;
- copia della tessera elettorale;
- idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria locale.
Tale domanda deve pervenire nel termine compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente il voto (tale ultimo termine, tuttavia, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune).