Modulistica

Altre agenzie d’affari

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di altre Agenzie di affari, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare Agenzie di affari diverse da quelle di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni e di recupero stragiudiziale dei crediti.

DESCRIZIONE

Per "agenzie pubbliche", s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).

Gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.

Rientrano, ad es., tra le attività ricomprese nella presente scheda informativa: agenzie per la compravendita di oggetti usati per conto terzi, spedizioni per conto terzi, esposizioni e compravendita di opere d'arte per conto terzi, pubblicità per conto terzi (a mezzo televisione, radio stampa, manifesti), inserzioni pubblicitarie per conto terzi, intermediazione nell’acquisizione e vendita di spazi pubblicitari, disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi, disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria, collocamento complessi di musica leggera per conto terzi, disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi, etc.

Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S., gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.

Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • D.Lgs. n. 112/1998;
  • D.Lgs. n.126/2016 e D.Lgs. n.222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.

Ai sensi dell’art. 2, c.1, D.Lgs. n. 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

107

Avvio dell’attività

Comunicazione

La comunicazione deve essere presentata al SUAP

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115

D.Lgs. n. 112/1998, art. 163

 

Cessazione

Comunicazione

   

Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa

Art. 2195 codice civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2]

Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n.159/2011 (Legge antimafia)[3]

Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011

Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4]

Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S.

Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S.

Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. n. 81/2008

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Artt. 67 e 85, D.Lgs. n. 159/2011

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) - allegato A del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di rappresentante

q

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)

Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:

  • l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n. 159/2011.
  • la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

Requisiti oggettivi:

Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.

Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ............ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[6] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, …, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.